oggetto sociale delle societa' fra avvocati
art.
17, D.Lgs. 02.02.2001, n. 96
L’oggetto
sociale delle societa' fra avvocati ha carattere esclusivo e consiste
nell’esercizio in comune della professione forense, né consente neanche il
ricorso alle società c.dd. interprofessionali.
Tale
esclusività deve ritenersi rafforzata dal divieto, anche desumibile dal sistema
generale, per la società tra avvocati di partecipare ad altre società; con il
che si esclude la possibilità di esercitare attività diverse anche
indirettamente: ci si riferisce all’ipotesi di sostanziale modificazione o
ulteriore articolazione dell’oggetto sociale per via di partecipazioni in altre
imprese (ipotesi, come è noto, espressamente disciplinata dal legislatore per
le società di capitali: art. 2361, c.c.).
Secondo l’art.
17, c. 2, in sintonia con i princìpi generali, esclusività e specificità
dell’oggetto non possono comportare alcuna delimitazione della capacità della
società, che, quindi, può "compiere qualsiasi attività diretta allo
scopo" dell’esercizio della professione .
Ciò
significa che coloro che hanno la rappresentanza della società tra avvocati
possono validamente e lecitamente porre in essere qualsiasi atto funzionale al
raggiungimento dell’oggetto sociale in nome e per conto della società stessa,
impegnandone il patrimonio.