oggetto sociale delle societa' fra avvocati


 

art. 17, D.Lgs. 02.02.2001, n. 96

 

L’oggetto sociale delle societa' fra avvocati ha carattere esclusivo e consiste nell’esercizio in comune della professione forense, né consente neanche il ricorso alle società c.dd. interprofessionali.

 

Tale esclusività deve ritenersi rafforzata dal divieto, anche desumibile dal sistema generale, per la società tra avvocati di partecipare ad altre società; con il che si esclude la possibilità di esercitare attività diverse anche indirettamente: ci si riferisce all’ipotesi di sostanziale modificazione o ulteriore articolazione dell’oggetto sociale per via di partecipazioni in altre imprese (ipotesi, come è noto, espressamente disciplinata dal legislatore per le società di capitali: art. 2361, c.c.).

 

Secondo l’art. 17, c. 2, in sintonia con i princìpi generali, esclusività e specificità dell’oggetto non possono comportare alcuna delimitazione della capacità della società, che, quindi, può "compiere qualsiasi attività diretta allo scopo" dell’esercizio della professione .

 

Ciò significa che coloro che hanno la rappresentanza della società tra avvocati possono validamente e lecitamente porre in essere qualsiasi atto funzionale al raggiungimento dell’oggetto sociale in nome e per conto della società stessa, impegnandone il patrimonio.